Di Valerio Andalò
Alla luce degli ultimi avvenimenti di cronaca (“caso Lodi”), è iniziato un nuovo feroce dibattito sulla “legittima difesa”. Pochi giorni fa, il leader della Lega Salvini ha dichiarato: “C’è la legge sulla legittima difesa che da quattro anni aspetta di essere approvata in Parlamento, che cancella il reato di eccesso di legittima difesa e quindi viene incontro ai cittadini che si difendono, che non devono essere processati”. Salvini fa riferimento alla proposta di legge n. 2892, presentata alla Camera nel febbraio 2015. La proposta vuole aggiungere all’articolo 52 del codice penale, che disciplina la legittima difesa, un ultimo comma che recita: “Si presume, altresì, che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l’ingresso, mediante effrazione o contro la volontà del proprietario, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di persona travisata o di più persone riunite, in un’abitazione privata, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”. Di cosa si tratta? La presunzione legale in esame viene caratterizzata per il mancato riferimento “al rapporto di proporzionalità” tra offesa e difesa, elemento fondamentale per valutare la legittima difesa. E’ evidente che non si tratta di cassare l’eccesso di legittima difesa e neppure di evitare l’eventuale processo a chi si difende. E’ perciò del tutto sbagliato sostenere, come fa il leader della Lega, che verrebbe meno il reato di “eccesso di legittima difesa”. Se un domani la proposta della Lega dovesse passare, con una comunicazione del genere si rischierebbero di incentivare reazioni che poi non sarebbero coperte dalla legittima difesa.
Come si articola la legittima difesa?
In base al codice Rocco la legittima difesa è una delle “cause di giustificazione”. Per “cause di giustificazione” si intendono quelle situazioni che rendono lecito un comportamento normalmente qualificato come reato. In base all’attuale articolo 52 del codice penale, che disciplina l’istituto in questione, perché ci sia legittima difesa occorrono alcuni requisiti: l’esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui); la necessità della difesa; l’attualità del pericolo; l’ingiustizia dell’offesa; il rapporto di proporzione tra difesa e offesa. La “proporzionalità” è l’aspetto che, in questo caso, desta più interesse, proprio perché toccato dalla proposta della Lega (e di FDI).
La legittima difesa deve essere “proporzionata”
Qualora venisse meno il criterio della proporzionalità sancito dall’art. 52 del codice penale, si cadrebbe nell’articolo 55, che punisce l’eccesso colposo nell’utilizzo delle cause di giustificazione. “La giurisprudenza ha chiarito che il concetto di proporzionalità non è rigido, ma viene considerato in base a tutte le circostanze intervenute in concreto, oltre che dalla considerazione che l’aggressore ha diritto a una tutela minore rispetto all’aggredito”. Occorrono degli esempi per comprendere meglio l’applicazione della normativa: rientra nella difesa proporzionata il caso di un aggressore che, minacciando di violenza sessuale (e non di morte) la vittima, viene ucciso da quest’ultima. Viceversa, la vittima di un furto che – non avendo da temere per la propria o altrui incolumità – spari al ladro (magari alla schiena) al solo scopo di recuperare la refurtiva ricade molto probabilmente nell’eccesso di legittima difesa. In tal caso il bene della vita dell’aggressore è più importante rispetto al bene patrimoniale della vittima.
La “nuova legittima difesa” secondo la proposta della Lega Nord
L’aggiunta del comma al vigente articolo 52, come anticipato poc’anzi, non cancella il reato di eccesso di legittima difesa – previsto dall’articolo 55 – ma disciplina alcuni un caso particolare: di chi reagisca all’effrazione di una persona mascherata o di più persone, che con minaccia delle armi o con violenza entrano in casa o nel luogo di lavoro di “colui che agisce, reagendo”. Pertanto resterebbe l’eccesso di legittima difesa qualora si colpisse un ladro mentre si arrampica per una grondaia o mentre scappa. Va detto che recentemente, a seguito dell’audizione di diversi esperti di diritto in Commissione Giustizia, tutti i firmatari della proposta che interveniva sulla modifica dell’articolo 52 hanno deciso di ritirare la propria sottoscrizione. Il motivo di questo repentino “cambio di vedute” è dovuto ad una proposta di modifica dell’articolo 59 (a seguito del parere dei giuristi) che, al quarto comma, disciplina sulle “cause di giustificazione”. In particolare, il suddetto comma prevede che se ritengo di essere in presenza di una causa di giustificazione, e lo faccio senza colpa – cioè cado in un errore in cui sarebbe caduto una qualsiasi persona diligente – questa viene comunque valutata a mio favore. Facciamo un esempio per assurdo: se nel cuore della notte un uomo armato di coltello mi svegliasse di soprassalto ed io gli sparassi al braccio, la successiva scoperta che si trattava del vicino di casa sonnambulo non porterà alla mia condanna. Il mio errore nel ritenere di essere in pericolo lo avrebbe commesso chiunque (“qualsiasi persona diligente”). Tuttavia, qualora l’errore fosse determinato da colpa (negligenza, imprudenza o imperizia) e si causasse un fatto punito anche a titolo colposo – es. omicidio colposo – non è esclusa la mia punibilità. Con la modifica che si vorrebbe apportare all’articolo 59 si chiarisce che nel caso in cui la vittima di un’aggressione reputi per errore di essere in condizione di poter esercitare la legittima difesa, si esclude che il suo errore sia “colposo” se ha agito in stato di grave turbamento psichico. Una novità, questa, di portata limitata e che comunque si potrà valutare solo alla luce dell’applicazione che ne potrebbe fare in concreto la magistratura. Allo stato delle cose, Salvini dice il falso quando sostiene che con la proposta di legge della Lega verrebbe meno il reato di eccesso colposo nella legittima difesa. Dice una cosa falsa anche quando sostiene che i cittadini che si difendono non debbano essere processati. La decisione finale infatti spetterebbe in ogni caso al giudice competente che, valutate le eventuali cause di giustificazione, avrà il compito di emettere la sentenza.