Unioni civili
C’è chi esulta, chi crede che sia solo fumo negli occhi, chi ne fa una questione politica, chi di etica, qualcuno di religione.
Ma la legge che regola le cosiddette Unioni Civili, rubando le parole al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, <<É legge, punto!>>
Già, è legge. Ma quale legge? La conosciamo? Sappiamo davvero di cosa si tratta?
Qui la legge in ogni suo punto.
Qui, di seguito, invece, quei punti che fanno storcere un po’ il naso. Vediamo di capirci qualcosa in più:
Ciao caro vado a fare sesso, tienimi in caldo la cena. Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare fissando la residenza comune. Nessun obbligo di fedeltà. Non che quest’ultima debba essere considerato un obbligo, se non per la legge. Ma il non contemplarlo tra i doveri di un coniuge è un chiaro segno di svilimento dei sentimenti. Per la serie “riconosco la tua convivenza con questa persona, ma voglio volutamente ignorare qualsiasi possibile riferimento ad un sentimento che vada oltre stirare le camicie o preparare la cena”.
Ti lascio, e chi se ne frega. Basterà manifestare, anche disgiuntamente, la volontà di separarsi davanti all’ufficiale di stato civile. Anche qui, liquidare il caso senza approfondimenti di sorta, quelli destinati a coppie etero.
Vieni a stare da me, ma non troppo. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa casa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Ancora una volta, non conti nulla.
Non sei così importante. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati, l’obbligo alimentare del convivente è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.
Non voglio con questo articolo sminuire l’importanza di un passo che – in un modo o nell’altro – non solo è stato fatto, ma è stato fatto addirittura in avanti. Dobbiamo ammettere che in Italia non ci siamo abituati.
Ma proprio nessuno riesce a levarmi un’idea che – malpensante io – è radicata tra pochi neuroni e chissà cos’altro nel cervello: e cioè il pensiero che sia stato un facile contentino da dare a chi da anni sta lottando per i propri diritti, per tenerli buoni insomma.
Ma di cosa ci meravigliamo? Stiamo parlando di diritti che – acciaccati e malandati – stanno arrivando secolo dopo ad essere umani senza differenze di sorta da altri esseri umani che ne godono senza che nessuno possa metterli mai in discussione.
E gli omosessuali, oggi, dovrebbero dire anche grazie? Forse qualche etero dovrebbe chiedere scusa. Eppure, nel mio mondo ideale dove sono magra e bionda, non ci sono etero, non ci sono gay, ci sono persone.
Roberta Magliocca